sabato 13 settembre 2014

UN'ORDINANZA DIMENTICATA/2

Bene, finalmente qualcuno si è accorto che a Civitavecchia esiste un vero e proprio divieto di chiedere l'elemosina.
Eppure non si direbbe, visto che ormai tutti i supermercati hanno almeno due mendicanti fuori la porta e qualcuno li ospita anche all' interno. Per non parlare poi di un noto bar situato nelle immediate vicinanze della casa comunale( l' ordinanza è uscita proprio dal comune!!!) che ormai da anni ospita, sulle due porte, due scuri mendicanti insistenti come le mosche .
Tutto questo sotto gli occhi di tutti, anche di chi l'ordinanza dovrebbe farla rispettare.
Segno evidente che, nonostante l"aria di cambiamento che si respira ultimamente in città, ci sono alcune, forse troppe, cose che sono destinate a rimanere tali nel tempo!
lullo

domenica 7 settembre 2014

UN'ORDINANZA DIMENTICATA!!!

C O M U N E D I C I V I T A V E C C H I A
Provincia di Roma

Prot. 111/1-4- 2014 - R.G.P.G. del 6 maggio 2014 Ord. n. 160 del 16 maggio 2014__ Prot. Gen. n. 36907__
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL COMUNE DI CIVITAVECCHIA
− Preso atto delle ripetute segnalazioni pervenute con le quali la cittadinanza lamenta la presenza di persone dedite all’accattonaggio nell’ambito del territorio comunale, specie in prossimità delle intersezioni stradali, dei supermercati e mercati cittadini, nonché delle aree adibite a sosta ove, simulando aiuto nelle manovre di parcheggio, in realtà vi è una finalità intimidatoria facendo ipotizzare, nelle persone, possibili danni alle auto posteggiate;
− Constatato che l’esercizio di tale attività, talvolta si manifesta tramite l’impiego di minori, di disabili e di anziani, ovvero esibendo o simulando malformazioni o analoghi mezzi tesi a suscitare l’altrui pietà e che tali condotte vengono poste in essere frequentemente nelle intersezioni stradali o nei pressi di impianti semaforici con evidente pericolo per la viabilità;
− Considerato che l’accattonaggio, nella maggior parte dei casi, viene praticato in modo insistente e molesto con potenziale compromissione dell’ordine e della sicurezza pubblica;
− Rilevato che tali condotte devono essere monitorate opportunamente per evitare il rischio di sfruttamento dei più deboli, intervenendo con idonee misure sociali laddove siano provate situazioni di effettiva indigenza;
− Ritenuto quindi necessario adottare dei provvedimenti volti a tutelare la sicurezza urbana, a limitare il degrado pubblico e a impedire ogni possibile minaccia all’incolumità delle persone;
− Visto l’art. 54 del D. Leg. Del 18 agosto 2000 n° 267, così come modificato dal’art. 6
della legge 125/2008;
− Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 05.08.2008 “Incolumità pubblica e
sicurezza urbana: definizione ed ambiti di applicazione”; − Visto l’art. 7 bis del D. Lgs. 18.08.2000 n° 267;
− Visto l’art. 43 del Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Civitavecchia.
ORDINA
Che in tutto il territorio del Comune di Civitavecchia:
1. sia fatto divieto a chiunque di esercitare attività alcuna dedita all’accattonaggio, in ogni spazio pubblico o aperto al pubblico;
2. sia fatto divieto di porre in essere forme di accattonaggio con l’impiego di minori, anziani, disabili, in ogni spazio pubblico o aperto al pubblico.

AVVISA
Che, fatta salva l’applicazione di altre norme preordinate al contrasto di illeciti penali, le violazioni alle disposizioni della presente Ordinanza siano punite ai sensi dell’art. 7 bis del
D. Lgs. 18.08.2000 n° 267 con l’irrogazione della sanzione amministrativa di un importo da € 25,00 a € 500,00. E’ ammesso il pagamento in misura ridotta per un importo pari a € 50,00.
TRASMETTE
Ai soggetti di cui all’art. 12 del C.d.S. per il concorso nell’esecuzione del presente provvedimento.
DISPONE
Che previa comunicazione al Prefetto della Provincia di Roma, la presente Ordinanza sia pubblicata per giorni 15 all’Albo Pretorio del Comune di Civitavecchia e sia immediatamente esecutiva, dandone altresì informazione al pubblico mediante comunicato stampa agli organismi di informazione locali.
COMUNICA
Che avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà proporre ricorso:
- ricorso al Prefetto della Provincia di Roma, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento ordinatorio all’Albo Pretorio del Comune;
- ricorso al TAR di Roma, entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento ordinatorio all’Albo Pretorio del Comune;
- ricorso Straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento ordinatorio all’Albo Pretorio del Comune.
Che a norma della Legge 241/1990 il Responsabile del procedimento amministrativo è il Comandante Gen. Leonardo ROTONDI, al quale potranno essere richieste le informazioni inerenti al procedimento stesso.
Il Comandante
(Gen. Leonardo ROTONDI)
Il Commissario Straordinario
(V. Pref. Dott. Ferdinando SANTORIELLO)

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